In Memoria dell’Avvocato Giovanni Pellicanò
a Giovanni,
strappato alla vita in un ventoso giorno di fine maggio da quelle radici che non hanno retto l’insulto degli uomini al pianeta dolente;
quelle stesse radici che legavano Giovanni alla sua terra e che hanno fatto di lui un Uomo attento e sensibile, sempre aperto al dialogo ed alla condivisione dei pensieri;
quelle radici che hanno pervaso la sua vita e la sua professione di Avvocato, incline alla difesa dei diritti dei più deboli e degli indifesi per l’affermazione della Giustizia.
Noi tutti piangiamo il Collega e l’Amico Giovanni, che un destino crudele ha sdradicato dai nostri cuori ma il cui ricordo rimarrà indelebile.
Sportello informativo per la Previdenza Forense presso la sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria
Il Consiglio, nella riunione del 16/02/2023, ha deliberato di istituire lo sportello informativo per la Previdenza Forense presso la sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria (torre 3 – piano 3 Palazzo CEDIR).
L’Avv. Vincenzo Maio, membro del Comitato dei Delegati alla Cassa Forense per il Distretto di Reggio Calabria e componente della Commissione “Prestazioni Assistenziali”, riceverà il primo martedì di ogni mese, dalle 10.30 alle 12.30, previa prenotazione presso la Segreteria dell’Ordine degli Avvocati (tel: 0965-28423 ; email: ordineavvocatirc@gmail.com)
Ruolo ud. 06.06.2023 Trib.Sorv.RC
Si comunica che per l’udienza del 6.06.2023 è stata nominata quale difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 97 co.1 e 2 cpp. l’Avv. Caterina Sonia Pellicanò.
Ruolo ud. 08.06.2023 Trib.Sorv.RC
Difensore d’udienza: Avv. Alessandro Villa
OCF: Comunicato Stampa
Riceviamo dal ns. Delegato OCF, Avv. Carlo Morace:
“Roma, 1 giugno 2023. L’art. 473-bis.49 c.p.c. stabilisce che negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse.
La innovativa possibilità di cumulo dei giudizi della crisi matrimoniale risponde ad un principio di economia processuale non da tutti condiviso atteso che la norma giuridica sostanziale che prevede i termini per la proposizione del divorzio non è stata adeguata alla previsione processuale.
Il legislatore, nella norma richiamata, utilizza il termine “separazione personale” senza distinguere tra giudizi congiunti e procedimenti giudiziali, contemplando così una perfetta sovrapponibilità, ai fini della proposizione contestuale della domanda di divorzio, delle domande di separazione che vengono proposte nei due procedimenti.
Alcuni Tribunali si stanno pronunciando sull’applicazione della riforma di cui al d. lgs. n. 149/22, consentendo il cumulo della domanda di separazione e divorzio solo nei procedimenti contenziosi.
Nelle ipotesi di separazione e divorzio congiunti invece gli stessi tribunali esprimono riserve sull’applicazione di tale meccanismo, in ragione di una ravvisata collisione col principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all’art. 160 c.c.
OCF ritiene indispensabile che venga fornita una interpretazione uniforme alla norma richiamata così da poter essere applicata senza disparità di trattamento su tutto il territorio nazionale e, a tal fine, chiede al Ministero delle Giustizia un intervento urgente di chiarimento nelle forme più opportune.”.