Avvocato autenticatore di firme nelle procedure elettorali e refendarie (art. 16 bis Legge n. 120/2020)

La legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificata da ultimo con il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv. con mod. dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha attribuito agli Avvocati iscritti all’albo la competenza ad eseguire l’autenticazione delle sottoscrizioni previste dalla legislazione elettorale.

A tale fine gli Avvocati interessati devono comunicare la propria disponibilità al Consiglio dell’Ordine, utilizzando il fac-simile in allegato, redatto su carta intestata, firmato digitalmente e trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ Ordine.

Comunicazione_ai_COA_-_Avvocato_autenticatore_di_firme_16-7-2021

Fac-simile comunicazione disponibilità aut.firme

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