OCF: Comunicato Stampa

Riceviamo dal ns. Delegato OCF, Avv. Carlo Morace:

“Roma, 1 giugno 2023. L’art. 473-bis.49 c.p.c. stabilisce che negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse.

La innovativa possibilità di cumulo dei giudizi della crisi matrimoniale risponde ad un principio di economia processuale non da tutti condiviso atteso che la norma giuridica sostanziale che prevede i termini per la proposizione del divorzio non è stata adeguata alla previsione processuale.

Il legislatore, nella norma richiamata, utilizza il termine “separazione personale” senza distinguere  tra giudizi congiunti e procedimenti giudiziali, contemplando così una perfetta sovrapponibilità, ai fini della proposizione contestuale della domanda di divorzio, delle domande di separazione che vengono proposte nei due procedimenti.

Alcuni Tribunali si stanno pronunciando sull’applicazione della riforma di cui al d. lgs. n. 149/22,  consentendo il cumulo della domanda di separazione e divorzio solo nei procedimenti contenziosi.

Nelle ipotesi di separazione e divorzio congiunti  invece gli stessi tribunali esprimono riserve sull’applicazione di tale meccanismo, in ragione di una ravvisata collisione col principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all’art. 160 c.c.

OCF ritiene indispensabile che venga fornita una interpretazione uniforme alla norma richiamata così da poter essere applicata senza disparità di trattamento su tutto il territorio nazionale e, a tal fine, chiede al  Ministero delle Giustizia un  intervento urgente di chiarimento  nelle forme più opportune.”.

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