PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE CONTINUA

Il Consiglio Nazionale Forense, con delibera n. 513 del 17.12.2021, ha prorogato fino al 31.12.2022 le regole già dettate per l’anno 2021.

In particolare:

1) l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell’art. 12 del Regolamento;

2) nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 ciascun iscritto adempie l’obbligo formativo mediante il conseguimento di minimo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie;

3) i crediti formativi acquisiti nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD.

Comunicazione ai COA – FORMAZIONE CONTINUA (21-12-2021) (1)

 

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