Notifica atti giudiziari all’INPS– Censimento indirizzi pec INPS presso il Ministero della Giustizia

L’ INPS ha comunicato che, in data 8 marzo 2024, ha provveduto ad iscrivere nel Registro degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni Pubbliche – Registro PP.AA. del Ministero della Giustizia – gli indirizzi PEC di tutte le Direzioni provinciali, Filiali metropolitane e Agenzie territoriali dell’INPS legittimate alla ricezione delle notifiche degli atti giudiziari, come previsto dall’art.16, commi 12 e ss., decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, conv. dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, successivamente modificato dall’art. 28 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120.

Sono stati quindi iscritti nel registro PP.AA i nuovi indirizzi di posta elettronica certificata degli organi o articolazioni, anche territoriali, dell’INPS presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l’obbligo di notifica degli atti introduttivi del giudizio, in relazione a specifiche materie, indirizzi dedicati esclusivamente alla ricezione degli atti giudiziari (es. notifica.attigiudiziari.XXX@postacert.inps.gov.it), come da elenco che si acclude. È stato altresì iscritto l’indirizzo notifica.attigiudiziari.direzionegenerale@postacert.inps.gov.it, dedicato alle notifiche agli Organi presso la Direzione Generale.

L’ Istituto rammenta, poi, che, ai sensi dell’art.10 del Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 “gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati all’INPS presso le sedi provinciali dell’INPS.” Come pure è normativamente previsto, ai sensi dell’art.14 D.L. n.669/1996 (convertito, con modificazioni, in legge n.30/1997), che gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto , gli atti di pignoramento e sequestro, nonché i pignoramenti mobiliari di cui agli articoli 513 e ss. del codice di procedura civile promossi nei confronti dell’INPS devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell’Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati.

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